Il bingo online è regolarizzato dai monopoli di Stato ADM-AAMS che concedono ai vari siti la possibilità di gestire partite di bingo e lotterie. Ma se invece si vuole organizzare una tombola o una lotteria alla festa di paese, cosa bisogna fare per essere in regola?
I giochi di questo tipo seguono la normativa del D.P.R. 430 del 2001, che vieta il gioco a meno che sia promosso da enti morali, partiti politici, associazioni o comitati senza fine di lucro, ma con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi secondo l’articolo 14 e successivi del codice civile.
Tombola e lotteria: differenze
Se si legge attentamente l’articolo, si potrà cogliere la differenza tra Lotteria e Tombola: per la prima, s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da appositi registri, che fan vincere uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia.
Per tombola invece, s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle dove si verificano le condizioni stabilite dall’estrazione. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.
In questo modo ogni organizzatore può verificare se i proprio giochi rientrano (e quindi ritenuti leciti) in questa spiegazione.
Come regolarizzare tombola e lotteria
Per regolarizzare il gioco della Tombola e delle Lotterie bisogna seguire una procedura ben definita:
- Almeno 70 giorni prima dell’inizio della lotteria o della tombola il legale dell’associazione dovrà comunicare all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato (AAMS) con una raccomandata con ricevuta di ritorno l’inizio dei giochi.
- Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, (che partono dalla data di arrivo della raccomandata all’AAMS) senza l’adozione di un provvedimento espresso dal parte dell’AAMS stessa, il nulla-osta di inizio attività s’intende comunque rilasciato
- Ricevuto questo nulla-osta è necessario, sempre via raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare l’inizio della lotterie o della tombola al Sindaco ed al Prefetto competente, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei giochi che si intendono organizzare.
Se non si rispetta questa procedura, si può incorrere in gravi sanzioni: quella prevista per lo svolgimento abusivo di manifestazioni di sorte, in mancanza del nulla-osta dell’AAMS, è l’arresto fino ad un anno.
Il legislatore specifica inoltre che rimangono ferme le sanzioni previste dal R.DL. 19 ottobre 1938 n° 1933 articolo 124, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n° 973, da ultimo modificato dall’art.19 comma 5 lett.a della L.27 dicembre 1997, n° 449 (finanziaria 1998), che riportiamo in breve:
- in caso di effettuazione di concorsi a premi di cui è vietato lo svolgimento, si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l’ammontare dell’IVA, nel caso in cui l’organizzatore sia soggetto IVA, e comunque non inferiore ai 2.582,28 euro. La sanzione viene raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni siano proseguite nonostante il divieto espresso allo svolgimento.
- in caso di effettuazione di concorsi a premio senza l’invio delle dovute comunicazioni, si applica la sanzione amministrativa da 2.065,83 euro a 10.329,14 euro. La sanzione è ridotta del 50% nel caso la comunicazione sia stata inviata successivamente all’inizio della manifestazione.
- se le modalità di svolgimento sono difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro.
- una riduzione della sanzione è possibile, se si paga entro 30 giorni dal momento della notifica della sanzione stessa.
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